STATUTO A.R.I.

STATUTO A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368
Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano
Art. 1
L'Associazione Radiotecnica Italiana -
A.R.I. - sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione
dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici
Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano,
acquista la denominazione di Associazione
Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale ed amministrazione
in Milano.
Art.3
Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali,
con esclusione di qualsiasi scopo di lucro,
i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita
regolamentazione, i titolari di stazione
di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che
si interessano ai problemi radiantistici ed
eventualmente alle attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici
in campo radiantistico promuovendo esperimenti
e prove;
d) costituire organo di collegamento fra i
Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare
per ciò che concerne la disciplina
dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti
di Enti similari ed assisterli nei rapporti
con la pubblica Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe
associazioni estere e specialmente con la
I.A.R.U. (International Amateur Radio Union)
della quale l'A.R.I. è filiazione per l'ltalia;
g) costituire Centri di Informazioni tecniche
a disposizione dei propri Soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale
dell'Associazione.
Art. 4
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
Soci
Art. 5
L'Associazione è composta da Soci Effettivi,
Juniores ed Onorari. Tranne questi ultimi,
essi sono tenuti a versare alla Segreteria
Generale, entro il periodo stabilito, una quota
annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata
dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e
non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.
Il versamento della quota annuale, effettuato
entro il termine di cui sopra, non dà diritto a
fruire dei servizi arretrati.
Una parte della quota annuale costituisce
la quota di Sezione che, con le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita
dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite
il rispettivo Comitato Regionale al quale ne
spetterà una percentuale stabilita dal Comitato
Regionale medesimo per le proprie
spese di gestione.
Art. 6
I Soci Effettivi sono le persone fisiche di
ineccepibile moralità che abbiano raggiunto
la maggiore età, che godano dei diritti
civili e che abbiano conseguito la licenza
per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore, sempre che tale licenza non
sia stata definitivamente revocata per cause
imputabili alla condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo
nucleo familiare possono richiedere di versare
la quota stabilita per i Soci Juniores pur
conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare
riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo
Ufficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7
I Soci Juniores sono le persone fisiche,
pure di ineccepibile moralità che, trovandosi
nelle stesse condizioni soggettive dei Soci
Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la
maggiore età.
Essi sono tenuti a pagare la metà della
quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono
parte alle votazioni e non possono essere
eletti nelle cariche sociali; la loro domanda
di ammissione dovrà essere validamente
sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi
diritti dei Soci Effettivi.
Art. 8
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo per speciali benemerenze e come tali
non hanno obbligo di versare alcuna quota.
Essi non prendono parte alle votazioni e non
possono essere eletti alle cariche associative,
a meno che non siano già Soci Effettivi.
Art. 9
La domanda di ammissione a Socio deve
essere indirizzata per iscritto alla Presidenza
dell'A.R.I. Essa dovrà essere controfirmata
da due Soci presentatori e contenere l'esplicita
dichiarazione, da parte del richiedente,
di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti
in materia radiantistica nonché alle norme
statutarie ed alle deliberazioni degli Organi
direttivi dell'A.R.I.
La domanda, accompagnata dalla quota
associativa annuale e da una quota di
immatricolazione che per ogni anno sarà
fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere
inoltrata tramite la Sezione competente la
quale, mediante il proprio Organo appositamente
designato dal Regolamento interno,
vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà
essere motivato. Il nome dell'aspirante Socio
dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale
per eventuali opposizioni ed il Consiglio
Direttivo dell'A.R.I. non potrà quindi deliberare
sulla domanda che un mese dopo tale
pubblicazione.
Art. 10
La deliberazione del Consiglio Direttivo
dell'A.R.I. sull'ammissione o meno dell'aspirante
Socio è definitiva ed inappellabile; in
caso di mancata ammissione, il Consiglio
stesso non ha obbligo di indicarne il motivo.
In quest'ultimo caso al richiedente saranno
restituite la domanda e la quota versata, franche
di spese, per lo stesso tramite d'inoltro.
Art. 11
Salvo le eccezioni previste dal presente
Statuto, i Soci in regola con il pagamento
della quota sociale hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle
Assemblee di Sezione che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi
del distintivo sociale;
c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. nonché
dei Centri di Informazioni Tecniche secondo
le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente
conseguite dall'A.R.I;
f) a consultare lo schedario bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12
La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per
recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi
momento recedere dall'Associazione. Perché
possa avere effetto con l'anno successivo, la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale
dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso
Statuto approvato con DPR 24 novembre 1977 n. 1105
02-2004
- -
il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto
a corrispondere le ulteriori annualità;
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo
può in ogni momento procedere alla esclusione
del Socio per morosità o per gravi
motivi, sentito il Comitato Regionale competente,
e può immediatamente deliberare
la sospensione cautelativa dai diritti sociali.
Nei casi di esclusione per gravi motivi, la
deliberazione consiliare, per essere valida,
dovrà riportare la maggioranza prescritta al
comma 3 del successivo art. 26. Se l'esclusione
avviene per morosità, il Consiglio ha
diritto di procedere contro l'ex Socio per il
pagamento dell'annualità in corso; il Socio
moroso è comunque tenuto a corrispondere
le quote sociali fino al regolare recesso o fino
alla data della esclusione; in ogni caso egli
perde la sua qualità di Socio dopo due anni di
morosità continuata. Se l'esclusione avviene
per gravi motivi, sono restituiti all'ex Socio
tanti dodicesimi della quota annuale quanti
sono i mesi che ancora restano alla chiusura
della gestione per l'anno in corso.
Art. 13
Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo,
sempre sentito il Comitato Regionale
competente ed assunte quelle informazioni che
riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera
non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio
il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali
per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 14
Nel caso di applicazione delle sanzioni di
cui ai precedenti art. 12, lettera b) ed art. 13, il
Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno,
può rendere di pubblica ragione i motivi del
provvedimento.
Art. 15
Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il
Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un
nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione
di una persona che egli ritenga
incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei
requisiti necessari. Non è consentito reclamo
contro le delibere del Consiglio Direttivo che
non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano
o ne escludano uno già Socio.
Patrimonio
Art. 16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari
eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive della gestione
annuale vanno al fondo riserva, l'Assemblea
può però deliberare il loro investimento per
l'accrescimento del patrimonio sociale.
Organi dell'Associazione
Art. 17
Sono organi dell'Associazione;
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Art. 18
Le Assemblee Generali sono composte
da due delegati per ogni regione, secondo
l'ordinamento amministrativo dello Stato, che
votano secondo quanto disposto dagli artt.
40 e 53; le Assemblee Generali possono
essere Ordinarie o Straordinarie.
Art. 19
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata
una volta all'anno per una data che normalmente
non sarà posteriore al 30 aprile.
Art. 20
L'Assemblea Generale Straordinaria è
convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo
od i Sindaci lo ritengano opportuno,
oppure quando ne sia stata fatta motivata
richiesta da tante Delegazioni Regionali
che rappresentino almeno un terzo dei Soci
effettivi o direttamente da un decimo dei Soci
effettivi stessi, in regola con il pagamento
delle quote.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in
volta la località di convocazione delle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie.
Art. 22
La sede e la data dell'Assemblea, sia
Ordinaria che Straordinaria, con il relativo
Ordine del Giorno, saranno comunicate ai
Delegati Regionali almeno 30 giorni prima
della data fissata dell'Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino
presentare proposte da inserire all'Ordine
del Giorno, devono far pervenire il relativo
testo scritto alla Segreteria Generale con
congruo anticipo.
Art. 23
All'Assemblea Generale Ordinaria devono
essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
economico e sul funzionamento
dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente anno
solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento delle
Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati
Regionali ed impugnati dalle Sezioni
interessate;
e) gli altri argomenti eventualmente
proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal
Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni
Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai
sensi del precedente art. 22.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è composto da nove
membri, di cui otto eletti per referendum (artt.
33 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con
il pagamento della quota ed uno nominato
dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da
ogni eventuale obbligo di cauzione e non
impegna la responsabilità dello Stato nei
confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge
tra i propri membri un Presidente, due Vice
Presidenti, un Segretario Generale, un Vice
Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti
del Consiglio Direttivo non possono
ricoprire alcuna carica nella organizzazione
periferica dell'Associazione.
Art. 25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri
che per legge o per Statuto non siano di
esclusiva competenza dell'Assemblea.
Art. 26
Per la validità delle adunanze del Consiglio
è richiesta la presenza di almeno
cinque membri; nessuna adunanza sarà
validamente costituita se non sarà presieduta
dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice
Presidente) con l'assistenza del Segretario
Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario
Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al
comma successivo, saranno valide se prese
a maggioranza di voti; in caso di parità
prevarrà il voto del Presidente o del Vice
Presidente che lo sostituisce. In nessun caso
possono essere adottate deliberazioni che
non abbiano riportato almeno quattro voti
favorevoli. Le delibere di esclusione di Soci
per gravi motivi di cui all'art. 12, lettera b),
per essere valide dovranno sempre essere
approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo
sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni
prese saranno pubblicate nell'Organo
Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto
ha diritto di far inserire a verbale le proprie
dichiarazioni.
Art. 27
I componenti del Consiglio Direttivo durano
in carica tre anni e possono essere rieletti
per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di vacanza fino ad un massimo
di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo
può sostituirli ricorrendo all'istituto della
cooptazione, che dovrà essere esercitata
nell'ambito dei candidati non eletti alle ultime
elezioni, oppure indicendo apposite elezioni
per colmare i vuoti. (1)
I Consiglieri così nominati durano in carica
sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz'altro
indette qualora i Consiglieri venuti a mancare
siano più di due. In tal caso i Consiglieri
chiamati eventualmente in precedenza dal
Consiglio decadono; essi possono però
essere confermati con referendum.
Art. 28
I Sindaci sono eletti per referendum in numero
di tre effettivi e due supplenti fra i Soci
aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Art. 29
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione
dell'Ente e sulle votazioni
a referendum; in particolare essi controllano
l'organizzazione dei referendum e lo scrutinio
dei voti. I Sindaci non possono ricoprire
alcuna carica nell'organizzazione periferica
dell'Associazione.
Statuto dell'A.R.I.
- -
Art. 30
I Sindaci durano anch'essi in carica tre
anni e possono essere rieletti. In caso di
vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica
provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci
supplenti, il quale durerà in carica sino allo
scadere del triennio in corso.
Art. 31
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Esse danno diritto al solo rimborso delle spese
incontrate per l'esecuzione di eventuali
particolari incarichi debitamente autorizzati
dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito
il parere del Collegio Sindacale, può deliberare
una remunerazione per quei Consiglieri
investiti di particolari incarichi di direzione
amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che
siano altresì rimborsate, in tutto od in parte,
le spese vive sostenute da coloro che devono
partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo od alla Assemblea Generale, dai
Sindaci nonché le spese di rappresentanza
della Presidenza.
Votazioni e Delibere
Assemblee
Art. 32
Le votazioni avvengono in assemblea o
per referendum.
Art. 33
a) Le votazioni per la nomina degli otto membri
del Consiglio Direttivo di cui all'art. 24
e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi
che supplenti di cui all'art. 28, per la revisione
o modifica del presente Statuto, per
lo scioglimento dell'Associazione, per la
disposizione del capitale, nonché per la
adozione di qualsiasi altro provvedimento
di vitale importanza per l'Associazione
debbono avvenire per referendum personale,
segreto e diretto tra tutti i Soci
Effettivi, in regola con il pagamento delle
quote ed aventi il godimento di tutti i
diritti sociali.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel
precedente paragrafo possono essere prese
dall'Assemblea Generale, formata dalle
Delegazioni Regionali di cui all'art. 18.
Art. 34
Le votazioni per referendum sono indette
o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea
Generale, nel quale ultimo caso il
Consiglio dovrà indire il referendum entro
trenta giorni dal voto assembleare.
All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i
Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali
apposita scheda sotto il controllo del Collegio
dei Sindaci.
Art. 35
Il giorno di chiusura della votazione per
referendum dovrà essere fissato non prima
del venticinquesimo giorno dalla data del timbro
postale di spedizione dell'ultima scheda.
Art. 36
Entro il termine così fissato, i Soci faranno
pervenire alla Segreteria Generale od ai
recapiti stabiliti dal Collegio dei Sindaci la
scheda con il loro voto.
Art. 37
A maggior garanzia della votazione per
referendum, i Sindaci hanno la più ampia
facoltà nello stabilire le modalitá di compilazione
della scheda, del relativo invio ai Soci
e dello scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza
e di scrutinio, possono farsi assistere
da uno o più Soci; in ogni caso deve essere
consentito a qualsiasi Socio, che si presenti
spontaneamente, di presenziare alle operazioni
di scrutinio.
Art. 38
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.
Art. 39
Le Assemblee Generali, siano esse
Ordinarie che Straordinarie, sono di norma
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
o da un Vice Presidente, ed in esse
funge da segretario il Segretario Generale o
il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea
ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi
Delegato intervenuto.
Art. 40
In prima convocazione l'Assemblea Generale
potrà deliberare con l'intervento di
almeno la metà delle Delegazioni Regionali
che rappresentino almeno il cinquanta per
cento più uno dei Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente
l'intervento di almeno un terzo delle
Delegazioni Regionali che rappresentino
almeno il trenta per cento più uno dei Soci
Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni
caso quando riportino il voto favorevole
della maggioranza delle Delegazioni Regionali
presenti, che abbiano insieme anche la
maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati
da tutte le Delegazioni intervenute.
Art. 41
Occorrendo, l'Assemblea nomina di
volta in volta gli scrutatori per le votazioni
assembleari.
Art. 42
Le votazioni assembleari avvengono
con le modalità che l'Assemblea di volta in
volta deciderà.
Art. 43
In ogni caso le delibere sociali, siano esse
prese in Assemblea o per referendum, devono
essere pubblicate sull'Organo Ufficiale
dell'Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza,
ne può dare anticipata comunicazione ai Soci
mediante invio per posta di circolari ai singoli
od eventualmente ai soli Comitati Regionali
ed alle Sezioni.
Probiviri
Art. 44
Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze
fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di
un Socio o di una Sezione interessata può
essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal
Comitato Regionale competente un Collegio
di Probiviri composto da tre membri, scelti tra
i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo
anno di età e che siano iscritti all'A.R.I. da
almeno dieci anni. Il più anziano dei tre
membri è il Presidente di diritto.
Art. 45
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce
la vertenza con le modalitá che riterrà più
opportune. Il lodo probivirale deve sempre
essere ispirato ai fini conciliativi; esso è
vincolativo per tutte le parti interessate ed
inappellabile. Il lodo, redatto in forma scritta,
sarà depositato in originale presso la Segreteria
Generale nonché presso il Comitato
Regionale competente, il quale ultimo curerà
la trasmissione di copia del lodo a tutti gli
interessati nel più breve tempo possibile.
Il lodo è segreto; potrà esserne però data
pubblicazione dalla Segreteria Generale su
richiesta scritta di tutti gli interessati.
Art. 46
Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente
onorifica, i Soci che accettino
la nomina stessa esplicano l'incarico gratuitamente
anche per quanto riguarda le
spese vive che dovessero incontrare per
l'esplicazione dell'incarico stesso.
Rappresentanza e Firma
Art. 47
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
l'Associazione ed a lui è devoluta la
firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente,
ha anche il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte
delle proprie attribuzioni ad uno o più dei
propri membri per la direzione amministrativa
della gestione o per altri incarichi tecnici,
determinando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione,
che non implichino alcuna responsabilità di
fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale
responsabilità, può delegare la firma
ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario
Amministrativo. Lo stesso Presidente può
delegare la firma al Cassiere - liberamente
o congiuntamente alla sua - nei confronti di
banche, presso le quali il Consiglio riterrà di
depositare i fondi sociali.
Art. 48
Nessuna obbligazione, di nessun genere,
può essere assunta di fronte a terzi che non
sia stata debitamente e previamente autorizzata
dal Consiglio Direttivo, autorizzazione
che dovrà risultare da regolare delibera. In
nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare
l'assunzione di alcuna obbligazione
cambiaria.
Statuto dell'A.R.I.
- -
Art. 49
I verbali di assemblea saranno firmati dal
Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
stessa e dagli eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad
referendum saranno firmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno
firmati da chi presiede il Consiglio e da chi
funge da Segretario.
Sezioni e
Comitati Regionali
Art. 50
Per provvedere al raggruppamento dei
Soci in sede periferica, possono essere costituite
Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto
dall'art. 52 del presente Statuto.
Tutti i Soci devono necessariamente
far parte di una Sezione della Regione in
cui essi hanno l'abituale domicilio. I Soci
della Sezione, oltre al versamento della
quota sociale, comprensiva - ai termini
dell'art. 5, ultimo comma - della quota della
Sezione stessa, possono volontariamente
versare contributi straordinari alla Sezione
di competenza.
Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale
costituito nella Regione in cui esse
hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive
impartite dai Comitati Regionali, possono
darsi un regolamento interno, che dovrà
essere approvato dai Comitati Regionali
stessi.
Art. 51
I Comitati Regionali sono formati dai
rappresentanti delle Sezioni della Regione
ed hanno la più ampia autonomia regolamentare.
In particolare, essi provvedono, con propria
deliberazione, a stabilire le norme più
opportune per la propria costituzione interna
e per il proprio funzionamento; tali norme
dovranno essere sottoposte all'approvazione
dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed
in armonia con il presente Statuto.
Art. 52
I Comitati Regionali estendono la propria
competenza su tutto il territorio della Regione
per quanto attiene alla costituzione, funzionamento,
attività, estinzione e scioglimento
delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza
tra Soci e tra Sezioni e, secondo le
direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior
sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento
degli scopi sociali.
Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati
Regionali si danno un proprio regolamento
che, come le norme di cui all'art. 51, dovrà
essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Generale di cui all'art. 18 ed in
armonia con il presente Statuto.
Art. 53
I Comitati Regionali provvedono inoltre a
nominare i propri Delegati all'Assemblea Generale
dell'A.R.I.; tale nomina deve essere
immediatamente comunicata alla Segreteria
Generale.
Le Delegazioni Regionali intervengono
alle Assemblee dell'A.R.I. in rappresentanza
dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni
sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno
competenza, con tanti voti quanti sono i
Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali
nelle rispettive Regioni.
Art 54
La costituzione dei Comitati Regionali,
le norme per la loro costituzione interna
ed il loro funzionamento di cui all'art. 51, i
regolamenti di cui all'art. 52, devono essere
comunicati alla Segreteria Generale
dell'A.R.I.
Eguale comunicazione è dovuta per le
nomine e le eventuali variazioni alle cariche
dei Comitati Regionali ed a quelle relative
alle Sezioni.
Art. 55
Le deliberazioni dei Comitati Regionali
e delle Sezioni non implicano in alcun caso
responsabilità patrimoniale per la Sede
Centrale.
Art. 56
I Comitati Regionali e le Sezioni possono
avere un proprio patrimonio.
Organo Ufficiale
Art. 57
L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. è designato
dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale
Organo il Consiglio designa uno dei propri
membri.
Art. 58
L'Organo Ufficiale deve pubblicare nel
più breve termine e con precedenza su
ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere
assembleari e per referendum - i comunicati
del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio
Sindacale. Avranno valore di atti ufficiali
dell'Associazione soltanto i comunicati contenuti
nell'Organo Ufficiale.
Art. 59
Per le comunicazioni alla stampa che,
data la loro natura, non possano attendere
un'apposita deliberazione del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso nomina un
"Ufficio Stampa" composto dal Direttore
dell'Organo Ufficiale e da due membri del
Consiglio. I componenti l'Ufficio Stampa
devono uniformarsi alle direttive che in
proposito saranno loro date dal Consiglio
e dovranno assumere piena responsabilità
del loro operato.
Disposizioni Finali
Art. 60
In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'attivo netto sarà devoluto per intero a
scopi analoghi a quelli dell'Associazione
stessa ed in conformità a quanto a questo
riguardo sarà deliberato dall'Assemblea,
escluso in ogni caso ogni divisione di detto
attivo tra i Soci.
Art. 61
Il presente Statuto, come i regolamenti
relativi, sono obbligatori per tutti i Soci
dell'A.R.I.
Disposizioni transitorie
Art. 62
Coloro che erano considerati godenti
di tutti i diritti sociali all'approvazione
del presente Statuto saranno considerati
Soci Effettivi anche se non in possesso
di licenza per l'esercizio di stazione di
radioamatore.
Art. 63
Qualora le Sezioni di una o più Regioni
non riuscissero a costituire un proprio Comitato
Regionale o non provvedessero a
nominare i propri Delegati di cui all'art.53
per le Assemblee Generali, ai fini del
computo della maggioranza e dei voti nelle
Assemblee stesse, la loro rappresentanza
è delegata integralmente alla Delegazione
di quella Regione il cui capoluogo è geograficamente
più vicino al capoluogo della
Regione per la quale non è stato costituito
il Comitato o designata la relativa Delegazione
Regionale.
Art. 64
Dopo l'approvazione del presente Statuto
e per almeno due anni consecutivi, allo scopo
di permettere la formazione degli Organi
statutari previsti dagli artt. 51 e segg. e di
verificarne la funzionalità, in luogo dell'Assemblea
Generale dei Delegati Regionali di
cui all'art. 18, sarà convocata l'Assemblea
Generale dei Delegati delle Sezioni.
Le Delegazioni delle Sezioni saranno
formate da due Rappresentanti per ogni
Sezione e da un Rappresentante per ogni
Gruppo che risultino costituiti all'entrata in
vigore del presente Statuto.
In tal caso in prima convocazione l'Assemblea
Generale potrà deliberare con
l'intervento di almeno la metà delle Sezioni
e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta
per cento più uno dei Soci Effettivi;
in seconda convocazione sarà sufficiente
l'intervento di almeno un terzo delle Sezioni
e Gruppi che rappresentino almeno il trenta
per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni
caso quando riportino il voto favorevole
della maggioranza dei Delegati presenti,
che abbiano insieme anche la maggioranza
dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le
Delegazioni intervenute.
(1) Come da approvazione Prefettizia del 1
ottobre 2001 protocollo ARI nr. 6386 del 30
ottobre 2001.
Statuto dell'A.R.I.
- -
Art. 1 - Generalità
1.1 - Il presente Regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto
Sociale dell'A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 11 05.
Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell'A.R.I., come previsto
dall'art. 61 dello Statuto stesso.
1.2 - Pur avendo l'Associazione Sede legale e Amministrazione in Milano
(art. 2 dello Statuto), l'Assemblea Generale può deliberare l'istituzione di un
ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi
istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto.
1.3 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di
Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal
Consiglio stesso.
Art. 2 - L' ARI Radio Club
2.1 - L' "A.R.I. Club SWL" - istituito con delibera del Consiglio Direttivo del
15 aprile 1978 per il conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, comma
b dello Statuto - viene denominato "ARI Radio Club", conservando il fine statutario
di "raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro
che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali".
2.2 - L'ARI Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento.
Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento
3.1 - L'A.R.I. promuove le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano
alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l'elettronica,
l'informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può
concedere ai predetti Soci o gruppi il patrocinio, l'affiliazione od il riconoscimento,
secondo le seguenti norme.
a) Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere
sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati
Regionali o da Sezioni dell'A.R.I.: anche in questo ultimo caso la richiesta
dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il Patrocinio morale
può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri
che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico
o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con
i fini statutari dell'A.R.I.
b) Il Patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali e,
tramite gli stessi, alle Sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori per iniziative
nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle
telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi
di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci dell'A.R.I. o
dell'ARI Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l'A.R.I. si propone,
con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E'
indispensabile, in quest'ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in
concorrenza con quelle dell'A.R.I. Il Patrocinio tecnico può essere anche
a tempo definito.
c) L'Affiliazione può essere concessa dall'A.R.I. a gruppi di studio, di
lavoro, a Radio-club di categoria, ad Enti con o senza personalità giuridica
riconosciuta, ad Associazioni di hobbisti e similari.
E' necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si propongono abbiano
relazione con le radiocomunicazioni o con l'elettronica e che le finalità

non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguite dall'A.R.I
d) Il Riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, Sezioni di categoria,
formati da Soci A.R.I. o dell'ARI Radio Club che, oltre ad avere un
proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I., con il parere
dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi allo
Statuto dell'A.R.I., alle direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio
e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni
4.1 - Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel
campo radiantistico e nelle attività collaterali, l'A.R.I. istituisce diplomi, certificati
e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in
volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati
dal Consiglio Direttivo.
4.2 - L'A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni
e dei relativi fenomeni e, per promuoverne la diffusione, può curare la stampa
e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo.
Regolamento di attuazione
dello Statuto Sociale dell'A.R.I.
Approvato dall'A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni
Art. 5 - Fondo qualificativo
5.1 - Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel
quale affluiscono le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e
le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per
gli scopi statutari.
Art. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
6.1 - Il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti con
gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell'attività radiantistica.
Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare
uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se
necessario, anche da esperti.
6.2 - I Comitati Regionali, costituiti a norma dell'art. 50 e seguenti dello
Statuto Sociale, provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per
quanto attiene ai contatti con le Autorità Regionali della Pubblica Amministrazione,
secondo le direttive impartite dall'A.R.I. ed esercitano la rappresentanza
a livello regionale.
Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i Presidenti delle Sezioni
A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei
capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri
Comuni, con le Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre
Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali.
6.3 - I Rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di esame (di cui
all'art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti
saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali
competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i
nomi ai competenti Organi del Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale
provvederà autonomamente alla designazione.
6.4 - Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni, spetta unicamente
il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo
presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei candidati
esaminati, e provvede al pagamento.
Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni Emergenza
7.1 - Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi
di telecomunicazioni di emergenza, l'A.R.I. si avvarrà delle strutture dell'ARI
Radio Comunicazioni Emergenza (2).
Art. 8 - Tutela dei Soci - Assicurazioni
8.1 - Con opportune iniziative, l'A.R.I. assiste i Soci per facilitare l'espletamento
delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative
all'attività di Radioamatore.
8.2 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli
eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure
da quelle di proprietà degli iscritti all'ARI Radio Club. Il relativo premio di
assicurazione è compreso nella quota sociale.
L'Assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche
alle Sezioni dell'A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione
all'ascolto; a tal fine, l'importo della quota da corrispondere è la stessa
di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa
di cui al primo comma, l'A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme
con modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa
è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale
dell'anno in corso.
8.3 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa
dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati
nel territorio nazionale.
8.4 - L'A.R.I. istituisce un'apposita e congrua assicurazione per infortuni agli
operatori impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza.
Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.
9.1 - L'A.R.I. mantiene relazioni con le omologhe Associazioni straniere
attraverso un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una
esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal
Segretario Generale.
- -
9.2 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un "Liason Officer"
per le relazioni con la I.A.R.U. - International Amateur Radio Union - della
quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia.
Art. 10 - Biblioteca - Consulenza - Coordinatori
10.1 - L'A.R.I. mette a disposizione dei Soci, secondo le modalità che
saranno emanate per favorire e facilitarne la consultazione, la biblioteca
tecnica di cui essa è dotata.
10.2 - Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale,
amministrativa e tecnica di esperti che l'A.R.I. pone a loro disposizione e che
essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati dall'Organo
Ufficiale dell'Associazione.
10.3 - Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio
Direttivo nomina dei Coordinatori di Settore, godenti di ampia autonomia
operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio
Direttivo stesso.
Art. 11 - Organo Ufficiale
11.1 - L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. - di cui agli artt. 57 e seguenti dello Statuto
- è RadioRivista, fondata nel 1948 e rubricata con l'International Standard
Serial Number - ISSN 0033 8036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal
Centro Nazionale ISDS dell'Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione
Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
RadioRivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni
a carattere culturale ed è registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376
dell'8 luglio 1957.
RadioRivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni di cui al
secondo comma dell'art. 6 dello Statuto, è inviata a tutti i Soci.
11.2 - Proprietaria della testata di RadioRivista e del relativo portafoglio
pubblicitario è l'Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. - che ha anche la
proprietà letteraria degli articoli pubblicati.
Di questi è consentita la pubblicazione da parte di altri periodici soltanto
dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore, sentito il parere
favorevole del Consiglio Direttivo.
Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle Associazioni di radioamatori
affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di
RadioRivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.
11.3 - La pubblicazione dell'Organo Ufficiale può essere affidata a Società
editoriali tramite contratto, o convenzione.
11.4 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra
uno dei suoi membri ai sensi dell'art. 57 dello Statuto - ne assume la responsabilità
ed ha i compiti ed i doveri previsti dalla Legge sulla stampa.
11.5 - E' compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di Redazione.
La pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio, ma il Comitato
di Redazione può impedirne la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi
del Servizio di Radioamatore.
11.6 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale cura, tra l'altro, i contatti con l'Editore
nei termini dell'incarico ricevuto in tal senso dal Consiglio Direttivo.
11.7 - L'incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto
all'art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice Civile.
11.8 - L'Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni
altro articolo e nell'ordine:
- i verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto
l'Assemblea);
- i risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio
Sindacale);
- le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal
Segretario Generale);
- i comunicati del Collegio Sindacale;
- le delibere dei Comitati Regionali;
- l'elenco degli aspiranti Soci di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello
Statuto;
- quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo
numero dell'Organo Ufficiale successivo alla data dell'approvazione.
Art. 12 - Soci - Quote associative
12.1 - Il Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno la quota sociale per l'anno
successivo.(3)
Come previsto al primo comma dell'art. 5 dello Statuto, le quote stabilite
devono essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà mediante comunicazione
circolare indirizzata ai Comitati Regionali ed alle Sezioni.
L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre,
dicembre e gennaio l'importo delle quote stesse. Di norma, il numero di novembre
conterrà il bollettino di versamento della quota sociale, per effettuare
il versamento in conto corrente postale.
12.2 - Il termine previsto al primo comma dell'art. 5 dello Statuto per il
pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine la
quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa fede, al riguardo,
il timbro postale con la data in cui è stato effettuato il versamento).
I versamenti effettuati dopo la data suddetta non garantiscono l'invio
dei numeri arretrati dell'Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili,
potranno essere spediti all'interessato, ma con l'aggravio delle spese postali
di spedizione.
I numeri di gennaio e di febbraio dell'Organo Ufficiale - indipendentemente
dalla data del versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota per l'anno precedente, che ne abbiano diritto.
12.3 - Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota
sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello cui
la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia
quanto è disposto all'art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della
qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata.
Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso
come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione
RCT, ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci). (5)
I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non
risulteranno in regola con la quota sociale.
12.4 - Le quote di Sezione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto
(qui definite anche "quote di ristorno"), stabilite negli stessi termini di tempo
delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai
Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno.
Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 31
maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. (4)
12.5 - Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come
previsto all'ultimo comma del citato art. 5 dello Statuto - perverranno esclusivamente
ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali dovranno stornarle alle
Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura
prevista dal proprio Regolamento.
12.6 - Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad
una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione in cui essi hanno l'abituale
domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra Sezione, anche di Regione
diversa, ove si verifichi un mutamento del domicilio stesso.
12.7 - Non possono essere considerati facenti parte di una determinata
Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., né possono essere assolutamente
ammesse "adesioni" a Sezioni da parte di non iscritti all'A.R.I., né infine possono
essere "aggregati" o "patrocinati" dalla Sezione gruppi di non Soci A.R.I.
12.8 - Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione
verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del
proprio territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.
12.9 - Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di
Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i supplementi
di quote e le modalità di iscrizione.
Art. 13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.
13.1 - (Comma 1) E' incompatibile, per il Socio A.R.I. che ricopre cariche
od incarichi sia a livello centrale che periferico, l'appartenenza ad altre
Associazioni od Organizzazioni similari. (Comma 2) Il socio A.R.I. non può
ricoprire cariche sociali o incarichi a qualunque livello e di nessun genere in
altre Associazioni od Organizzazioni similari. (Comma 3) I soci che attualmente
si trovano in situazioni incompatibili a quanto stabilito dai precedenti commi
1 e 2, debbono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre dell'anno
corrente e, dunque, non possono, in alcun modo, richiedere la restituzione
di tutta o parte della quota sociale. Nel caso in cui il soggetto che si trovi in
posizione incompatibile, permanga per qualunque ragione in detto stato oltre
il termine sopra previsto, non potrà esercitare alcun diritto sociale e il C.D.N.
in forza di segnalazioni dei competenti CC.RR., dovrà ratificare la cessazione
entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione
dei diritti sociali. (8)
13.2 - La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo
può immediatamente deliberare - ai sensi dell'art. 12, comma b dello Statuto
- per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l'hanno determinata.
13.3 - L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento
del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti
motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'Associazione o
non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
13.4 - Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità
solo ai fini dell'anzianità di iscrizione all'A.R.I. I Soci che hanno superato i
venticinque anni di iscrizione ininterrotta al Sodalizio, possono chiedere di
recuperare il precedente numero di immatricolazione, ovvero il ricongiungi-
Regolamento A.R.I.
- -
mento degli anni di iscrizione da precedente iscrizione. Il CDN, valutate le
motivazioni della richiesta, potrà accoglierla, chiedendo per ogni annualità
mancante, un contributo che non potrà eccedere un quarto della quota sociale
corrente. (8)
13.5 - Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo
la procedura prevista all'art. 9 dello Statuto.
13.6 - Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo,
delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a sospensione.
La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del
Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione
completa.
Art. 14 - Probiviri
14.1 - Il Collegio dei Probiviri di cui agli artt. 44 e seguenti dello Statuto è
nominato dal Comitato Regionale competente per territorio, che vi provvederà
entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.
In caso di astensione o di ricusazione del Comitato Regionale, il Consiglio
Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio dei
Probiviri, anche nell'ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma
precedente.
La competenza per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo
quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale,
od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.
Art. 15 - Sezioni
15.1 - La costituzione di Sezioni - di cui all'art. 50 e segg. dello Statuto
deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata
in duplice originale dai Soci fondatori.
Una delle copie originali della domanda di costituzione deve essere trasmessa
al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve
essere conservata agli atti della costituenda Sezione. Il Comitato Regionale,
verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio
Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza
all'A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso,
costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla
Segreteria Generale dell'A.R.I.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo
come data di costituzione quella della delibera da parte del Comitato
Regionale.
15.2 - In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso
sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare alla Segreteria
Generale il testo della delibera con le relative motivazioni.
Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione alla Segreteria
Generale a quale altra Sezione della Regione avrà aderito ognuno dei Soci
della Sezione disciolta.
Il Comitato Regionale competente curerà il trasferimento del patrimonio
della Sezione disciolta.
15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire
con le modalità che seguono:
a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per
conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce;
b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla
Segreteria Generale dell'A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di
provenienza del Socio;
c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di
ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo;
d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato
solo in caso di cambio di domicilio;
e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne
risposta entro 30 giorni;
f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato
Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.
Art. 16 - Comitati Regionali
16.1 - Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale.
In questo caso nelle Assemblee Generali dell'A.R.I. questo avrà un'unica
rappresentanza (due Delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci
effettivi rappresentati.
16.2 - E' compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e
coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli artt.
50 e seguenti dello Statuto. Compito istituzionale dei Comitati Regionali è quello
di realizzare in scala regionale le finalità previste dall'art. 3 dello Statuto, di
attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell'Assemblea Generale
e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 17 - Assemblea Generale
17.1 - L'Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai
sensi dell'art. 20 dello Statuto - è composta da non più di due Delegati per
ogni Regione (secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato), nominati
come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali.
I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53 dello
Statuto.
17.2 - La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto)
deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della
nomina stessa da parte dei Comitati Regionali competenti.
Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell'Assemblea Generale deve,
comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto
documento, onde consentire la verifica dei poteri.
17.3 - A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all'Assemblea
Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che
figurano all'Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa.
17.4 - Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli
artt. 18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di
poterne discutere in sede regionale, (1)
17.5 - Per il rimborso delle spese che l'espletamento di tale incarico comporta
si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.
Art. 18 - Convocazione e voto in Assemblea
18.1 - Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due Delegati,
le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono
i Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo Statuto agli artt. 40,
ultimo comma, e 53.
Nel caso che i due Delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere,
la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con
relativa modifica del quorum.
18.2 - La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all'art.
20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale
della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione
della richiesta stessa.
18.3 - Nella scelta della località in cui l'Assemblea Generale avrà luogo
(art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione
di tutte le Regioni.
18.4 - L'Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver
luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un'ora
dalla prima convocazione.
18.5 - E' cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari,
reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 21 dello Statuto),
una sede in cui poter svolgere l'Assemblea, determinando altresì le date e
gli orari di convocazione.
18.6 - L'avviso di convocazione per l'Assemblea Generale, che la Segreteria
Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti i
Comitati Regionali almeno 40 giorni prima (1) della data in cui essa avrà luogo,
deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l'indirizzo della sede,
la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'Ordine del
Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi.
18.7 - I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere
in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle
proposte stesse e la relativa documentazione.
Il termine utile, di cui al secondo comma dell'art. 22 dello Statuto, è fissato
nel 28 febbraio di ogni anno per l'Assemblea Generale Ordinaria (art.
19 dello Statuto).
Se l'Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione.
Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati
in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria
Generale o dal Consiglio Direttivo.
18.8 - Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in
regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano
diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che
questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.
18.9 - Il Segretario Generale, che funge da segretario dell'Assemblea Generale
(art. 39 dello Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o
da un Socio di propria fiducia, per l'approntamento delle minute che dovranno
servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario
Generale, del verbale ufficiale dell'Assemblea stessa. Il Segretario Generale
può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere
una relazione più fedele possibile ai lavori.
18.10 - La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari
- al di fuori dall'ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni
disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo
all'immagine dell'Associazione verso l'esterno.
Regolamento A.R.I.
- -
18.11 - I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini
del quorum per la determinazione della maggioranza.
18.12 - Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza
richiesta dall'art. 40 dello Statuto, deve essere considerata respinta dall'Assemblea.
La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione,
alternativamente discendente ed ascendente. La documentazione relativa ai
punti iscritti all'Ordine del Giorno dovrà rimanere a disposizione dei Delegati
durante i lavori assembleari.
Art. 19 - Consiglio Direttivo
19.1 - Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato
sull'Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario delle
adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto), comprese
eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti.
19.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo,
quale Organo di supporto tecnico.
19.3 - Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni
Presidenti dei Comitati Regionali.
19.4 - Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi
lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori
di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non
siano state invitate dallo stesso.
19.5 - Ai sindaci spetta l'indipendenza delle funzioni esercitate. (7)
19.6 - I compiti dei Sindaci, così come previsto dallo Statuto, non sono
assimilabili a quanto previsto dal Codice Civile per le Società di capitale. (7)
Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri
20.1 - Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile, provvedere
alla copertura dei posti vacanti con la nomina a Consigliere dei Soci che
risultano i primi dei non eletti nella graduatoria finale delle votazioni. (6)
20.2 - La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri
(art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse rendersi vacante
anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere
ad una nuova cooptazione.
Art. 21 - Spese e Rimborsi
21.1 - Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai
propri componenti e dal Collegio Sindacale per l'espletamento del loro mandato.
21.2 - Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale
o totale delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali
eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Presidente Onorario
22.1 - L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata
da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente
Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.
Art. 23 - Sindaci supplenti
23.1 - I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui
all'art. 29 dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel caso di
subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.
Art. 24 - Referendum
24.1 - Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai
sensi dell'art. 33 dello Statuto) sono dichiarati tali da decisione del Collegio
Sindacale. Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito
regolamento.
24.2 - In riferimento all'art.34 dello Statuto, qualora venga dichiarato
dall'Assemblea il carattere di urgenza del provvedimento, le votazioni per
Referendum indette dalla Assemblea Generale stessa potranno essere gestite,
senza indugio alcuno, dal Collegio Sindacale anche in assenza di ratifica del
Consiglio direttivo. (9)
Art. 25 - Rendite di immobili - Destinazione
25.1 - I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell'A.R.I., saranno
impiegati per i fini previsti dall'art. 3, comma 3 dello Statuto, con l'istituzione
di Borse di Studio o di premi per attività di ricerca o studio nel campo delle
telecomunicazioni.
Art. 26 - Bilanci
26.1 - L'ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria
Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla
scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del
Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale.
26.2 - Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre
per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno
precedente, nonché l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio preventivo,
sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
26.3 - La prima convocazione dell'Assemblea Generale sarà fissata per
una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo giorno dall'approvazione delle
ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
26.4 - La relazione sull'andamento economico dell'anno precedente, con
riferimento al bilancio dell'esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale
per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
26.5 - Analoga relazione, ma inerente l'attività svolta dall'Associazione
durante l'anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui
al precedente comma, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio
Direttivo.
26.6 - Entro dieci giorni dall'approvazione, tutta la documentazione relativa
ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale è inviata
ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
26.7 - La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile
per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo
giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale,
depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.
26.8 - La documentazione contabile di cui al precedente comma rimarrà a
disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale.
Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere
a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione scritta del Collegio
Sindacale e previo preavviso alla Segreteria Generale.
Art. 27 - Disposizioni finali
27.1 - I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell'ARI Radio
Club e dell'ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al
presente Regolamento (2).
27.2 - Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno
successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale
Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva
decisione dell'Assemblea Generale.
1) Così modificato dall'Assemblea Generale del 11 giugno 1989
2) Così modificato dall'Assemblea Generale del 22 maggio 1993
3) Così modificato dall'Assemblea Generale del 27 maggio 1995
4) Così modificato dall'Assemblea Generale del 05 luglio 1997
5) Così modificato dall'Assemblea Generale del 09 giugno 2001
6) Così modificato dall'Assemblea Generale del 12 luglio 2003
7) Così modificato dall'Assemblea Straordinaria del 06 marzo 2004
8) Così modificato dall'Assemblea Generale del 10 luglio 2010
9) Così modificato dall'Assemblea Straordinaria del 2-3 luglio 2011

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